| RIFIUTI SPECIALI: AL VIA IL "SISTRI", IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFUTI |
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| Written by Administrator on Sunday, 24 January 2010 14:09 | |||
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E' stato previsto dal Ministro dell'Ambiente Prestigacomo.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010, n. 9 il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ai sensi dell’articolo 189 del D.Lgs. 152/2006 e dell’articolo 14-bis del D.L. 78/2009. Il “SISTRI”, nato con lo scopo di sostituire gradualmente il “cartaceo” formulario per il trasporto dei rifiuti, il registro di carico e scarico e il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), rivoluziona le attuali procedure ambientali indirizzando le aziende verso soluzioni tecnologiche avanzate che nelle intenzioni del Ministro per l’Ambiente dovrebbero semplificare le procedure e gli adempimenti. Il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) è di fatto costituito da un speciale software da utilizzarsi in via telematica, un dispositivo elettronico (USB) per ciascuna attività di gestione dei rifiuti e un dispositivo elettronico e satellitare (black box) da installarsi su ciascun veicolo destinato al trasporto dei rifiuti. Nell’ottica di controllare in modo più puntuale la movimentazione dei rifiuti speciali lungo tutta la filiera, il SISTRI, con l’utilizzo di sistemi elettronici e telematici, costituisce, secondo il Ministro dell’Ambiente Prestigiacomo, strumento ottimale di una nuova strategia volta ad una maggiore prevenzione, trasparenza efficienza e semplificazione normativa. Il decreto, infatti, dispone l’obbligo all’adeguamento al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti per gli stessi soggetti tenuti a compilare il MUD ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), vale a dire:
Sono esonerati, invece, dall’obbligo di adottare il SISTRI:
Questi soggetti potranno comunque aderire al SISTRI su base volontaria a partire dal 210° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Per quanto riguarda invece l’iscrizione, questa potrà avvenire sia online presso il sito internet www.sistri.it, via fax ovvero attraverso il numero verde appositamente predisposto, sono comunque previsti termini diversi a seconda delle dimensioni dell’ente o impresa interessata e del tipo di attività di gestione di rifiuti.
SCADENZARIO: - 13 febbraio 2010 (30 giorni dall’entrata in vigore del decreto): termine entro il quale le autofficine interessate possono fare domanda al Sistri accedendo all’apposita sezione (“Officine”, sul portale www.sistri.it - Menu “Sistri è facile!”, a sinistra nell’home page) per essere autorizzate ad installare le black box di cui i trasportatori dovranno essere dotati; - 28 febbraio 2010 (45 giorni dall’entrata in vigore del decreto): termine entro il quale i soggetti di cui alla categoria 1 devono iscriversi al Sistri; - 28 marzo 2010 o, meglio, dal 13 febbraio al 28 marzo 2010 (dal 30° al 75° giorno dall’entrata in vigore del decreto): termine entro il quale devono iscriversi al Sistri i soggetti di cui alla categoria 2; - 13 luglio 2010 (180 giorni dall’entrata in vigore del decreto): termine entro il quale il primo gruppo di soggetti tenuti all’adesione al sistema Sistri dovranno effettuare le registrazioni; - 12 agosto 2010: (210 giorni dall’entrata in vigore del decreto): termine entro il quale il secondo gruppo di soggetti tenuti all’adesione al sistema Sistri dovranno effettuare le registrazioni. Tale termine equivale anche alla data a partire dalla quale i soggetti che aderiscono volontariamente al sistema potranno esercitare tale facoltà.
LEGENDA: - I produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti; - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti; - i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; - i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; - le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali; - le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti; - i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania; - i soggetti di cui all’articolo 5, comma 10, del Decreto (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale).
Soggetti in categoria 2 Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 che hanno fino a cinquanta dipendenti; - i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. n. 152/2006 che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.
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