| Edilizia. Notifica preliminare lavori. Informatizzata dal gennaio 2010 |
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| Written by Administrator on Sunday, 29 November 2009 12:11 | |||
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AMBIENTE e SICUREZZA Notifica preliminare lavori. Informatizzata dal gennaio 2010 Edilizia. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori in cantiere, deve trasmettere sia all’Unità Sanitaria Locale, che alla Direzione Provinciale del Lavoro la notifica preliminare L’art. 99 comma 1 del TU Sicurezza (D.Lgs. 81/08) dispone che “il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori in cantiere, qualora ricorrano particolari fattispecie, trasmetta sia all’Unità Sanitaria Locale, che alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare, nonché gli eventuali aggiornamenti”. L’obbligo sussiste nei seguenti casi: nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici; nei cantieri che ricadono nella fattispecie sopra descritta, in un momento successivo all’inizio dei lavori; nei cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
L’allegato XII del D.Lgs.81/08 dispone il contenuto della notifica preliminare:
1. Data della comunicazione;
2. Indirizzo del cantiere;
3. Committente(i) (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i));
4. Natura dell’opera;
5. Responsabile(i) dei lavori (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i));
6. Coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo (i));
7. Coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i));
8. Data presunta di inizio dei lavori in cantiere;
9. Durata presunta dei lavori in cantiere;
10. Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere;
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi in cantiere;
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori ();
Questa comunicazione viene effettuata dal cittadino/committente/responsabile dei lavori per iscritto dal 1996, anno in cui l’obbligo è stato introdotto. Ogni qualvolta muti uno dei dati, vi è l’obbligo di procedere ad una nuova comunicazione creando di fatto archivi cartacei corposi. Secondo la logica della semplificazione amministrativa, si è ora disposto che la trasmissione della notifica preliminare e dei suoi aggiornamenti avvenga tramite sistema informatizzato, ovvero che il cittadino, tramite l’inserimento on-line dei dati richiesti dalla legge, renda immediatamente fruibile le informazioni agli organi di vigilanza territorialmente competenti. Questa nuova modalità di notifica on line, che permette la stampa dell’atto utile per l’affissione presso il cantiere, costituisce una ottimizzazione degli archivi che registrano gli esiti delle attività di controllo attraverso l’immediata fruibilità dei dati relativi al futuro cantiere, nell’ottica sì della
semplificazione amministrativa ma anche di una volontà di rigore e controllo nel campo della tutela della sicurezza. In Regione Lombardia l'utilizzo della modalità di invio informatizzata sarà raccomandato a partire dal mese di ottobre 2009 e diverrà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2010. Per i cittadini lombardi, accedere al sito www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/ attraverso lettore smartcard e tessera CRS (Carta Regionale Servizi).
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